Le emissioni in atmosfera rilasciate dalle realtà produttive sono tra le principali cause dell'inquinamento dell'aria. È per questo che la normativa vigente si fa sempre più restrittiva. Oltre a richiedere le dovute autorizzazioni, le industrie sono tenute a compilare regolarmente il registro delle emissioni in atmosfera (E-PRTR): questo documento punta a migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'istituzione di un registro europeo integrato e coerente, contribuendo anche a prevenire e ridurre l'inquinamento, fornendo informazioni importanti ai responsabili delle politiche ambientali. Scopri quali dati devono essere comunicati, chi è tenuto a farlo e con quali modalità.
INDICE DEI CONTENUTI:
- Che cosa sono le emissioni in atmosfera
- Normativa sulle emissioni
- Cos'è il registro E-PRTR
- Chi deve presentare il PRTR e termini per la dichiarazione
Che cosa sono le emissioni in atmosfera
Gli inquinanti prodotti dai camini delle industrie sono di diversa natura e ciascuno di essi può avere un diverso effetto, potenzialmente dannoso, in relazione al mezzo in cui viene rilasciato. Parlando di emissioni in atmosfera possiamo dire che “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” può essere definita un'emissione inquinante.
Per evitare che l'immissione nell'atmosfera di tali sostanze comprometta o costituisca un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure rischi di ledere i beni materiali, la normativa ha previsto dei limiti di emissione che non devono essere superati.
Normativa sulle emissioni
La norma di riferimento a livello nazionale per le attività industriali che producono emissioni in atmosfera è il Testo Unico sull'Ambiente (TUA) - D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera". Esso stabilisce che ogni azienda, per essere operativa, è tenuta a ottenere una preventiva autorizzazione per le emissioni, che va richiesta agli enti preposti (Province) e che impone all'industria il rispetto di specifici valori limite.
La parte V del TUA e i relativi allegati definiscono quali sono le attività e gli impianti soggetti alla regolamentazione delle emissioni in atmosfera, le prescrizioni, gli eventuali valori limite da rispettare e le modalità procedurali e gestionali per l’ottenimento e il corretto esercizio degli stessi.
- Chi installa o mette in esercizio uno stabilimento in assenza di autorizzazione alle emissioni o con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata;
- Chi sottopone uno stabilimento a una modifica sostanziale o non sostanziale, senza effettuare debita comunicazione prevista a norma di legge;
- Chi supera valori limite delle emissioni stabiliti dall'autorizzazione o dalla normativa;
- Chi viola le prescrizioni previste dall'autorizzazione;
- Chi non comunica alle autorità competenti i dati relativi alle emissioni;
- Chi non provvede al controllo degli impianti termici;
tutte queste categorie rischiano pesanti sanzioni.
Sempre a proposito di normative sulle emissioni inquinanti, il DPR n. 157 dell’11 luglio 2011 - con il quale si è data esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo - ha stabilito anche per l'Italia l’istituzione di un Registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti conosciuto come PRTR.
Cos'è il registro E-PRTR
L'E- PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, con il quale vengono rese pubbliche le emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo e il trasferimento di rifiuti.
Questo registro, attivo dal 2007, viene aggiornato ogni anno e fornisce dati ambientali chiave facilmente accessibili provenienti da circa 34.000 impianti industriali situati negli Stati membri dell'Unione europea oltre che in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Serbia e Regno Unito. Si tratta quindi in un importante contributo alla trasparenza e alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale.
Secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 166/2006, ogni impianto industriale è tenuto a fornire informazioni alla propria autorità nazionale sulle quantità di inquinanti rilasciati nell'aria, nell'acqua e nel terreno. Questi dati riguardano 91 principali inquinanti tra cui metalli pesanti, pesticidi, gas serra e diossine, che sono specificati negli allegati I e II al Regolamento, assieme ai corrispondenti valori soglia per la dichiarazione.
Per quanto riguarda l'Italia, il PRTR contiene le informazioni relative alle emissioni in aria, acqua, acque reflue e ai trasferimenti di rifiuti di oltre 3.000 stabilimenti industriali situati nella Penisola e soggetti all'obbligo di dichiarazione (ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006).
Chi deve presentare il PRTR e termini per la dichiarazione
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'art. 5 dell'E-PRTR stabilisce che i gestori di complessi che svolgono una o più attività elencate nell'allegato I del Regolamento stesso sono tenuti a comunicare alle autorità competenti, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti:
- Emissioni in aria
- Emissioni in acqua
- Trasferimento fuori sito di inquinanti nei reflui inviati a trattamento esterno
- Emissioni suolo
- Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi superiori a 2 t/a
- Trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi superiori a 2000 t/a
Le attività obbligate alla comunicazione fanno capo a 9 diversi settori, tra cui: energia, industria chimica, allevamento intensivo, produzione e trasformazione dei metalli. Consigliamo comunque di consultare l'allegato I dove sono specificati i codici delle specifiche attività.
La dichiarazione PRTR firmata digitalmente va inoltrata per via telematica all’autorità competente per la valutazione delle dichiarazioni PRTR e all’ISPRA.
Il termine per la presentazione della dichiarazione PRTR è il 30 aprile di ogni anno.
L’omessa comunicazione dei dati è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 52.000; la mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 26.000 (art. 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46).
Per approfondimenti sul tema delle emissioni inquinanti in atmosfera, leggi anche questi articoli:
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